Statuto

 

Art. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita l’associazione professionale denominata APIT “Associazione Professionale Italiana Teatroterapia”.

L’associazione è apartitica, indipendente da ogni altra organizzazione o ente e senza scopo di lucro.

Art. 2 – SEDE

L’APIT ha sede in Milano.

Il consiglio direttivo, nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento, avrà facoltà di cambiare la sede legale e di aprire sedi operative o di rappresentanza in Italia ed all’estero.

Art .3 – DURATA

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – PRICIPI FONDAMENTALI ED OBIETTIVI

L’APIT riunisce professionisti della Teatroterapia che, nel rispetto delle specifiche competenze formative e operative, teoriche e tecniche, condividono principi e scopi professionali.

L’associazione viene costituita al fine di salvaguardare, promuovere e sviluppare la Teatroterapia a livello nazionale ed internazionale.

Nel perseguimento di tali finalità l’associazione avrà cura di:

  • a) creare una rete organizzata e professionale che coordini e riunisca tutti i professionisti che operano nel campo della Teatroterapia favorendo lo sviluppo di una realtà culturale che organizzi ed offra nuove prospettive alla ricerca, sperimentazione, e divulgazione ;
  • b) definire, supervisionare e certificare i percorsi formativi necessari per diventare operatori di Teatroterapia al fine di tutelare l’esercizio della professione, la formazione e la ricerca nel campo della Teatroterapia sul piano scientifico ed operativo;
  • c) garantire, supervisionare, coordinare la formazione permanente dei professionisti della Teatroterapia;
  • d) rappresentare le identità professionali nel campo della Teatroterapia garantendo precisi requisiti curriculari ed il rispetto di codici deontologici preposti anche in collaborazione con le istituzioni dello stato, degli enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
  • e) promuovere la diffusione e l’utilizzo della Teatroterapia in ambito pedagogico, sanitario, socio-assistenziale, culturale, formativo ed aziendale, attraverso strumenti divulgativi e dimostrativi quali convegni, spettacoli, manifestazioni, eventi, pubblicazioni e ricerche e quanto si ritenga opportuno per lo sviluppo della professione;
  • f) promuovere e sostenere la formazione di sedi locali e regionali che perseguano le finalità sopra riportate;
  • g) curare la raccolta, la conservazione e l’utilizzo di materiali culturali e professionali.
    Promuovere la diffusione e la valorizzazione della conoscenza del patrimonio acquisito favorendo con ogni mezzo la diffusione della cultura della Teatroterapia;
  • h) costituire una biblioteca sociale dedicata alla ricerca ed alla teorizzazione in materia di Teatroterapia, promuovendo la pubblicazione di libri, dispense, periodici e monografie di particolare interesse.

Al fine di garantire il perseguimento degli scopi e degli obbiettivi sopra menzionati l’associazione si impegna a redigere un regolamento a definizione di quanto non specificato nello statuto.

Pur non avendo scopo di lucro l’associazione, nel rispetto del regolamento e dello statuto, potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, utili al raggiungimento degli scopi sopra menzionati.

Art. 5 – SOCI

I soci dell’associazioni APIT sono le persone fisiche che possiedono i requisiti definiti dal seguente statuto, ne condividono i contenuti, si impegnano alla realizzazione delle finalità istituzionali e contribuiscono al finanziamento dell’associazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall’APIT.

I soci si distinguono in:

  • Socio Fondatore;
  • Socio Ordinario;
  • Socio Affiliato;
  • Socio Sostenitore;
  • Socio Onorario.

Tutti i soci, ad eccezione di onorari e sostenitori, sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono Soci Fondatori coloro che danno vita all’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro i quali hanno conseguito una formazione in Teatroterapia riconosciuta APIT, ossia vengono iscritti al registro dei Teatroterapeuti APIT.
I soci ordinari, come i soci fondatori, esercitano il diritto di voto e sono tenuti a versare annualmente la quota associativa.

Sono soci affiliati colori i quali pur non afferendo alla categoria professionale dei Teatroterapeuti intendano collaborare attivamente con l’APIT per il raggiungimento dei suoi scopi e per la realizzazione delle sue attività.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, enti, società e istituti che esercitano diritto di voto rispetto agli ambiti definiti dal regolamento interno.
La qualifica di socio sostenitore sarà attribuita dal consiglio direttivo e ratificata dall‘assemblea; la perdita della qualifica di sostenitori avviene oltre che per dimissioni dichiarate, per semplice sospensione del versamento del contributo associativo o per delibera di revoca assunta dal consiglio direttivo, come da regolamento interno.

Sono Soci Onorari le personalità del mondo scientifico e accademico, che si sono distinte per la loro attività consona alle finalità associative; vengono eletti all’unanimità dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto e sono esentati dal versamento della quota associativa.

Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all’Associazione. Il recesso sarà efficace trascorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione scritta. Le quote versate non verranno restituite.

Oltre che per dimissioni o per morosità, la carica di socio si può perdere per espulsione, qualora il socio danneggi materialmente e/o moralmente l’associazione. L’espulsione viene proposta dal consiglio direttivo che la sottopone, debitamente motivata, all’assemblea dei soci, la quale delibera in merito a maggioranza semplice.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione APIT:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il vice Presidente;
  • il segretario;
  • il tesoriere;
  • il collegio dei Probiviri.

Per le modalità di designazione delle cariche e di costituzione e definizione degli ambiti di competenza delle commissioni si rimanda al regolamento interno.

Coloro che ricoprono cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso per l’espletamento delle relative funzioni.

Art. 7 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci aventi diritto come da regolamento ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

All’Assemblea Generale dei soci sono demandate:
– la nomina del Consiglio Direttivo eletto tra i soci aventi diritto come definito da regolamento;
– l’approvazione del bilancio;
– tutte le materie ad essa demandate dal Consiglio Direttivo.

All’Assemblea possono occasionalmente prendere parte, su invito del Consiglio Direttivo, anche solo limitatamente alla trattazione di alcuni specifici argomenti all’ordine del giorno, soggetti esterni all’APIT in qualità di esperti consulenti e/o di uditori, se ciò è riconosciuto utile o necessario.

L’assemblea viene convocata a cura del Presidente con almeno venti giorni di anticipo a mezzo posta, fax o e-mail, specificando l’Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza di 2/3 dei soci in prima convocazione e, con qualsiasi numero di presenti, in seconda convocazione; le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione può aver luogo non meno di un’ora dopo la prima.

L’Assemblea terrà una riunione ordinaria annuale entro il mese di Maggio; eventuali sessioni straordinarie, con la presenza di tre quarti degli associati, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, potranno tenersi per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta della metà dei soci ordinari rivolta al presidente.

I verbali dell’Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su un apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario .

Le deleghe sono ammesse (non più di due deleghe per ogni socio presente), purché scritte.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente.

Fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte inderogabilmente dalla legge, l’assemblea, in prima convocazione, delibera sempre a maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti con voto palese, tranne quando il voto è segreto e si svolge con le modalità proposte dal Presidente perché:
– è deciso dall’Assemblea;
– attiene a questioni che riguardano la persona di un socio.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’atto costitutivo e, in seguito, dall’assemblea, secondo le modalità di elezione stabilite per Regolamento.

Il consiglio direttivo è costituito da un numero variabile da 3 a 9 soci.

Tutti i membri del direttivo, compresi presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere, sono ricandidabili per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Consiglio collabora con il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria, finanziaria ed organizzativa dell’Associazione. Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell’Associazione; presenta i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull’attività svolta; svolge anche le funzioni di tesoriere o delega all’uopo un suo componente ed è responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; redige e presenta il bilancio preventivo e consuntivo, cura la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio, oltre ad espletare ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari.

Il consiglio direttivo è convocato formalmente dal Presidente attraverso l’invio dell’avviso di convocazione. Esso si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed è costituito validamente con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Sono valide le deliberazioni urgenti anche se non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica per qualunque motivo del Consigliere, il Consiglio provvederà alla cooptazione del socio risultato il primo dei non eletti per numero dei voti, e così in progressione in caso di mancata accettazione.

Delle riunioni formali del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale, firmato e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio resterà in carica per un triennio.

Art. 9 – PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i soci aventi diritto e dura in carica fino al termine del mandato.

Convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee, attua le deliberazioni del consiglio direttivo provvedendo ai relativi incombenti e promuove in senso lato l’attività dell’associazione.

Ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell’Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l’Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa. Egli può delegare alcuni suoi compiti ad altri soggetti, anche non soci, con eventuale compenso che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Conditio sine qua non per la candidatura alla Presidenza dell’APIT è la presentazione del certificato dei carichi pendenti attestante l’esistenza o meno di procedimenti penali pendenti, ossia procedimenti per i quali non siano ancora intervenuti provvedimenti giudiziari definitivi, a carico di una persona fisica.

NB: l’autocertificazione dei carichi pendenti, introdotta dall’art. 46 del D.Lgs 28/12/2000 n° 445, può essere presentata soltanto ad uffici della pubblica amministrazione.

Art. 10 – VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente è nominato dal presidente del consiglio stesso e svolge la medesima funzione anche nell’Assemblea. Egli sostituisce il Presidente o in forza di delega, o in caso di vacanza della carica. In tal caso, entro sessanta giorni, deve convocare l’assemblea per la nuova elezione.

Art. 11 – SEGRETARIO

Il Segretario è ha il compito di assicurare la continuità operativa dell’Associazione in collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, predisponendo l’invio delle convocazioni e delle comunicazioni ai Soci e la compilazione e la distribuzione dei verbali di tutte le riunioni.

Egli deve, inoltre, mantenere il registro degli Associati, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Art. 12 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri del direttivo votati dall’assemblea.

Egli ha il compito di ricevere, custodire ed erogare tutti i fondi dell’Associazione per lo svolgimento delle attività sociali approvate dal Consiglio Direttivo. Deve anche redigere un rapporto scritto e orale dello stato finanziario dell’Associazione nelle assemblee e presentare tutti i documenti e ricevute di pagamento.

Egli deve, inoltre, preparare annualmente il bilancio consuntivo e un bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo che a sua volta lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probiviri viene costituito al fine di garantire il corretto comportamento dei soci.
Esso è composto di tre membri , di cui uno interno all’associazione con funzioni di Presidente ed un suo supplente, e due esterni all’associazione. La carica è incompatibile con ogni altra all’interno dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’Assemblea e resta in carica cinque anni, salvo diversa deliberazione assembleare. Viene attivato su richiesta del direttivo e dell’assemblea e dà parere vincolante. A seconda della gravità dei fatti può comminare le seguenti sanzioni: la censura scritta, la sospensione dei diritti sociali fino ad un anno, la decadenza da cariche sociali (che deve essere ratificata dall’Assemblea) e l’espulsione.

L’Associazione può pubblicizzare in ogni forma, anche all’esterno della stessa, tutti i provvedimenti sanzionatori, così come i provvedimenti di ammissione, l’esclusione, la decadenza, il recesso. La forma di pubblicità deve essere decisa dal Collegio dei Probiviri.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti ed invito a fornire le proprie giustificazioni.

Art. 14 – MEZZI FINANZIARI

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il patrimonio finanziario dell’Associazione è costituito:
– dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo;
– dai contributi dei soci e dei sostenitori;
– da garanzie e fideiussioni dei soci;
– da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
– dai contributi versati una tantum alla costituzione dell’associazione dai firmatari dell’atto costitutivo;
– dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– dalle donazioni e dai lasciti anche sotto forma di beni e servizi.

Le entrate ordinarie sono costituite:
– dalle quote associative;
– dal ricavato dell’attività sociale.

Art. 12 – QUOTE SOCIALI

Tutti i soci, tranne i soci onorari, devono pagare la quota associativa stabilita dall’atto costitutivo e, in seguito, dall’Assemblea, secondo le esigenze finanziarie dell’Associazione.

Art. 13 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dall’Assemblea ordinaria dei aventi diritto secondo quanto stabilito da regolamento.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si potrà sciogliere con delibera di assemblea generale dei soci con il voto dei tre quarti degli iscritti e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Nel qual caso l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone anche i poteri. In caso di scioglimento dell’Associazione, con la stessa delibera o con altra approvata con uguale maggioranza, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che perseguono attività e fini analoghi.

Art. 15 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private e al regolamento interno all’associazione.

 

Milano, 12/12/2013

 

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