Codice Etico

Ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n°4 i professionisti della Teatroterapia si riuniscono in associazione fondando l’APIT Associazione Professionale Italiana Teatroterapia.

L’APIT definisce la teatroterapia come una disciplina specifica basata sull’utilizzo dell’insieme dei processi attorali ed orientata a promuovere l’integrazione psico-fisica, cognitiva, emotiva e relazionale dell’individuo, sviluppando e migliorando attraverso il lavoro di gruppo la qualità della vita.

Nell’intento di tutelare il cliente e salvaguardare il corretto esercizio della pratica professionale l’APIT si dota del presente codice etico.

Principi Generali

Art.1 –  Il presente Codice Etico stabilisce i principi generali, le regole di comportamento, gli obblighi professionali, formativi e relazionali dei professionisti della Teatroterapia a tutela dell’utenza, della committenza, degli associati e più in generale del valore intrinseco della professionalità di Teatroterapeuta.

Art.2 –  Le regole del presente Codice Etico sono vincolanti per tutti i soci APIT (persone, associazioni, scuole di formazione) che sono tenuti al rispetto e alla loro conoscenza. Il presente Codice consente altresì all’organo preposto di adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che non si attengono ai principi ed alle regole qui esposte.

Art. 3 – Per i soci APIT il requisito di base per la pratica della Teatroterapia, in accordo con quanto prescritto dalle normative vigenti e dall’APIT stessa recepite nel regolamento, è il possesso di un titolo di studio triennale rilasciato da una scuola di formazione in Teatroterapia riconosciuta APIT, nonché l’attestazione e la supervisione del periodo di tirocinio previsto e la frequenza costante ai moduli di aggiornamento che la formazione permanente prevede.

Art. 4 – Nessun soggetto può usare il titolo di Teatroterapeuta APIT o dichiarare programmi o eventi riconosciuti APIT senza aver ricevuto il formale riconoscimento da parte dell’associazione stessa.

Norme di comportamento

Art. 5 – Il Teatroterapeuta APIT agisce nel rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti, non mette in atto discriminazioni culturali, sociali, di orientamento politico, religiose, etniche, sessuali o di orientamento sessuale, o discriminazioni in ambito di disabilità.

Art. 6 – Il Teatroterapeuta APIT, nella pratica della propria professione, si impegna a riconoscere l’autonomia dell’utenza, favorendo la libera espressione di sé, dei propri bisogni e delle proprie idee e tendenze salvaguardando i confini del rispetto dei diritti di ognuno.

Art. 7 – Il Teatroterapeuta APIT instaura e mantiene un rapporto professionale con la propria utenza evitando coinvolgimenti sentimentali, relazionali o sessuali che possano in qualche modo inficiare il rispetto, la fiducia e l’autonomia poste alla base della relazione professionale stessa.

Art. 8 – Il Teatroterapeuta APIT è tenuto a garantire la privacy dei propri utenti, delle loro condivisioni e delle informazioni personali di cui viene a conoscenza durante la pratica professionale; nella conduzione dei propri gruppi di Teatroterapia è tenuto ad invitare tutti gli utenti all’osservanza di regole precise atte a garantire il rispetto della privacy all’interno del gruppo.

Art.9 – Il Teatroterapeuta APIT protegge la riservatezza dei dati di cui è in possesso evitandone la diffusione, la pubblicazione o la condivisione; riconoscendo pertanto valore al segreto professionale si impegna al mantenimento di tale principio sulla base del rapporto di fiducia instaurato con l’utenza. Eventuali deroghe alla totale riservatezza dei dati sono ammesse in ambiti di lavoro che prevedano la condivisione tra professionisti (staff), dietro autorizzazione dell’interessato o se imposto e richiesto dalla legge o dall’autorità giudiziaria.

Art. 10 – Nell’attività di ricerca in Teatroterapia il professionista è tenuto ad informare l’utenza con un consenso informato chiaro e specifico che mostri in dettaglio le caratteristiche della ricerca che si intende svolgere attraverso la Teatroterapia. Nel caso di minori, il consenso dovrà essere tassativamente espresso da chi ne ha la patria potestà o la tutela. I risultati delle ricerche in Teatroterapia potranno essere divulgati e pubblicati tutelando l’anonimato dei soggetti coinvolti e previa valutazione della Commissione APIT preposta che verificherà l’attendibilità della sperimentazione.

Art. 11 – Nelle attività formative, di docenza e didattica il Teatroterapeuta APIT si impegna a trasmettere i valori professionali acquisiti, le esperienze maturate e le informazioni teoriche ad esse correlate, nel rispetto delle regole etiche del presente codice.


Rapporti con utenza, committenza e altri professionisti

Art.12 – Il Teatroterapeuta APIT è tenuto a dichiarare all’inizio del rapporto professionale obbiettivi, modalità e costi relativi all’erogazione del proprio intervento, sia esso effettuato presso strutture pubbliche o private.

Art.13 – Il Teatroterapeuta APIT è tenuto, nell’erogazione di prestazioni a soggetti minori o interdetti, a richiedere espressamente il consenso di chi ne esercita la tutela o la patria potestà.
Nel caso in cui il Teatroterapeuta APIT ravvisi la necessità di interventi professionali in relazione a gravi rischi per la salute e lo sviluppo psicofisico dell’utente è tenuto a segnalare il caso all’autorità tutoria competente.

Art. 14 – Il Teatroterapeuta APIT nella pratica professionale può far ricorso al contatto fisico garantendo sempre che esso sia limitato e finalizzato all’esecuzione di tecniche e di esercizi riconducibili agli obiettivi ed alle modalità pattuite per perseguirli.

Art. 15 – Il Teatroterapeuta APIT non utilizza il proprio ruolo e l’influenza ad esso riconducibile per ottenere per sé o per altri vantaggi personali, economici o professionali

Art. 16 – Il Teatroterapeuta APIT, nel tutelare l’integrità ed il benessere di ogni singolo utente, si impegna a sospendere l’intervento qualora ne ravvisasse la totale assenza di beneficio o qualora venissero a mancare i requisiti  iniziali richiesti all’utente per la partecipazione al gruppo di Teatroterapia.

Art.17 – Il Teatroterapeuta APIT, impegnandosi a garantire un elevato standard di professionalità, interrompe o limita la conduzione di gruppi nel caso in cui eventi, tematiche o problemi personali possano interferire con la pratica professionale.

Art.18 – Il Teatroterapeuta APIT svolgendo la propria professione in base alla specifica formazione ed alle competenze acquisite si impegna a ricevere una costante supervisione ed a continuare il proprio percorso di crescita personale al fine di poter garantire con continuità un elevato standard di professionalità.

Art.19 – Il Teatroterapeuta APIT si impegna a relazionare al committente in modo completo ed esaustivo l’andamento del proprio intervento professionale, fermo restando il rispetto della privacy, la tutela delle utenze e degli ambiti di competenza.

Art.20 – Il Teatroterapeuta APIT può avvalersi della competenza di altre figure professionali o con esse collaborare in progetti multidisciplinari esercitando sempre la propria autonomia nel rispetto delle diverse professionalità e delle utenze. Egli deve aver conoscenza dei diritti e degli obblighi delle professionalità riconosciute ed afferenti ai medesimi campi applicativi così come dei requisiti e dei diritti legali per svolgere la pratica privata in relazione alle altre figure professionali regolamentate.

Art.21 – Il Teatroterapeuta APIT si impegna ad avere, nei confronti dei propri colleghi, un atteggiamento corretto, rispettoso ed onesto astenendosi da critiche, giudizi e valutazioni che possano in qualche modo danneggiar il singolo professionista o l’APIT nel suo insieme.

Art.22 – Il Teatroterapeuta APIT si impegna ad agire sempre lealmente nel caso in cui, operando in specifici ambiti o per determinate committenze, si ritrovi in chiara ed evidente concorrenza con i propri colleghi.

Art.23 – Il Teatroterapeuta APIT nel diffondere e condividere i principi della Teatroterapia e le ricerche ad essa connesse si impegna a citare le fonti e le origini dei contenuti divulgati.

Art.24 – Il Teatroterapeuta APIT non assume comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela, pertanto in ogni attività di promozione, e sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, si ispira a criteri di serietà scientifica, di decoro e di tutela dell’immagine della professione.

Norme di attuazione e organi di controllo

Art.25 – L’APIT attraverso la Commissione ETICA, che agirà ispirandosi a quanto dichiarato nel presente codice etico ed attuando le procedure previste dal regolamento, si dota non solo di uno strumento disciplinare ma anche di un osservatorio permanente per poter recepire e formulare proposte di revisione del presente codice etico affinché esso sia una guida efficacia ed aggiornata.

Art.26 – Per quanto non espressamente previsto dal presente codice etico si fa riferimento al senso di responsabilità ed all’etica personale e, sempre, al rispetto delle normative vigenti del paese in cui si esercita la professione di Teatroterapeuta.

Art. 27 – Il presente codice etico entra in vigore alla Costituzione dell’Associazione in luogo all’atto notarile.

Milano, 12/12/2013

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Download – Codice Etico – A.P.I.T.

 

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